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XXI pacchetto di sanzioni UE nei confronti della Russia: rafforzate le misure su finanza, energia, cripto-attività e contrasto all’elusione

Lo scorso 23 luglio 2026, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il ventunesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa, introducendo un ulteriore rafforzamento del regime sanzionatorio europeo in risposta al perdurare dell’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina.

Le nuove misure non solo comportano l’inserimento nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014 di ulteriori 216 soggetti, ma intervengono anche in numerosi ambiti strategici, tra cui i servizi finanziari, il settore energetico, le cripto-attività, il commercio internazionale, i beni a duplice uso (dual-use) e il contrasto ai fenomeni di elusione delle sanzioni.

Più che un semplice ampliamento dell’elenco dei soggetti designati, il XXI pacchetto conferma l’evoluzione dell’approccio europeo verso un sistema sanzionatorio sempre più orientato a colpire le reti internazionali che consentono di aggirare le restrizioni.

Il XXI pacchetto di sanzioni è stato adottato mediante i regolamenti e le decisioni del Consiglio pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 23 luglio 2026, tra cui il Regolamento (UE) 2026/1848, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014, e il Regolamento (UE) 2026/1844, che modificano il Regolamento (UE) n. 269/2014, unitamente alle corrispondenti decisioni PESC e ai regolamenti di esecuzione recanti le nuove designazioni.

 

Di seguito le novità principali.

 

  • Rafforzamento delle misure nel settore finanziario

Il pacchetto amplia significativamente le restrizioni nei confronti del sistema finanziario russo, prevedendo nuove designazioni di banche e principali istituzioni finanziarie (94 banche e istituzioni finanziarie), nonché l’estensione dei divieti di operare con ulteriori enti creditizi e intermediari.

Particolare attenzione è inoltre riservata ai soggetti stabiliti in Paesi terzi che facilitano l’aggiramento delle misure europee, con l’introduzione di restrizioni nei confronti di istituti finanziari e operatori coinvolti nei circuiti di pagamento alternativi utilizzati per eludere il regime sanzionatorio.

 

  • Cripto-attività: nuovi strumenti contro l’elusione

Tra gli aspetti di maggiore interesse figura il rafforzamento della disciplina relativa ai prestatori di servizi per le cripto-attività.

Oltre all’introduzione di nuove designazioni nei confronti di piattaforme operanti in Paesi terzi, il Consiglio ha previsto una nuova base giuridica che consentirà di vietare operazioni con fornitori di servizi in cripto-attività stabiliti al di fuori dell’Unione qualora risultino coinvolti in attività finalizzate ad aggirare le misure restrittive europee.

La previsione rappresenta un significativo ampliamento degli strumenti a disposizione dell’Unione per contrastare le modalità di elusione delle sanzioni attraverso l’utilizzo di asset digitali.

 

  • Nuove restrizioni nei settori energia e petrolio

Il XXI pacchetto interviene anche sul settore energetico.

Tra le principali novità figurano il rafforzamento delle misure nei confronti della cosiddetta shadow fleet, mediante l’inserimento di ulteriori navi (41 nuove navi) nell’elenco dei soggetti destinatari delle restrizioni, nonché l’estensione delle misure nei confronti di operatori coinvolti nelle attività di supporto logistico e commerciale al trasporto di petrolio russo.

Il Consiglio ha inoltre introdotto nuove restrizioni riguardanti raffinerie e operatori del settore petrolifero e ha previsto specifici obblighi di notifica per determinate operazioni concernenti le navi metaniere destinate al trasporto di gas naturale liquefatto (GNL).

Resta altresì sospeso, fino al 15 luglio 2027, il meccanismo di adeguamento automatico del price cap sul petrolio russo.

 

  • Industria della difesa, beni dual-use e commercio internazionale

Il nuovo pacchetto amplia ulteriormente le restrizioni all’esportazione di beni e tecnologie suscettibili di contribuire allo sviluppo delle capacità militari e industriali della Federazione Russa.

Le misure interessano, tra l’altro, componenti elettronici avanzati, macchinari industriali, tecnologie destinate alla produzione di droni e ulteriori beni strategici.

Contestualmente, vengono estese le limitazioni all’importazione di specifiche categorie di prodotti ritenuti idonei a generare significative entrate per l’economia russa.

Prosegue inoltre l’ampliamento dell’elenco delle entità, anche stabilite in Paesi terzi, sottoposte alle restrizioni previste dall’Annex IV del Regolamento (UE) n. 833/2014 (che elenca le persone cui si applicano divieti e restrizioni connessi alla commercializzazione di prodotti a duplice uso e “quasi duali”), con l’aggiunta di ulteriori 51 persone giuridiche, per il loro coinvolgimento nell’approvvigionamento del complesso militare-industriale russo.

 

  • Rafforzata la tutela degli operatori europei

Accanto alle misure di carattere economico e commerciale, il XXI pacchetto introduce disposizioni di particolare interesse anche sotto il profilo processuale.

Il legislatore europeo ha infatti rafforzato gli strumenti volti a tutelare gli operatori dell’Unione rispetto a decisioni emesse da autorità giudiziarie russe connesse all’applicazione delle misure restrittive, prevedendo ulteriori meccanismi diretti a limitarne il riconoscimento e l’esecuzione negli Stati membri.

Fra questi, la modifica dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, del Reg. (UE) 269/2014, estende il diritto al risarcimento dei danni, diretti e indiretti, comprese le spese legali, subiti in conseguenza di azioni promosse dinanzi a giudici di Paesi terzi in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso le misure restrittive UE.

 

Così come anche il nuovo articolo 11 quater del Reg. (UE) 269/2014, che vieta il riconoscimento, l’attuazione o l’esecuzione negli Stati membri di ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti, sentenze e altre decisioni giudiziarie o amministrative emessi conformemente all’articolo 248.1 o 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o alla normativa russa equivalente o da essi derivanti, o resi da un giudice o un’autorità russi ai sensi di altra disposizione di legge russa, secondo cui un cittadino o un’entità UE sono considerati responsabili, contrattualmente o per fatto illecito, o secondo qualsiasi altra base giuridica, o che dia effetto, direttamente o indirettamente, ad azioni, diritti o presunti obblighi nei confronti di tale persona, anche nel contesto di procedure di insolvenza, fallimentari, di ristrutturazione o affini, in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le misure istituite dal medesimo Regolamento.

Inoltre, il nuovo art. 11 quater bis del Reg. (UE) n. 833/2014 consente agli operatori dell’Unione di ottenere una c.d. anti-suit injunction dinanzi ai giudici degli Stati membri, ovverosia un un’ordinanza che imponga di astenersi dall’avviare un procedimento giudiziario o di desistere dal procedimento eventualmente già avviato; oppure di non cercare di fare osservare, riconoscere o invocare un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria, in qualsiasi giurisdizione, già ottenuti o che potrebbero essere ottenuti in tali procedimenti giudiziari, con la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza.

Si tratta di un intervento che conferma la crescente attenzione dell’Unione europea non solo all’effettività delle sanzioni, ma anche alla protezione delle imprese europee esposte al contenzioso internazionale derivante dall’applicazione del regime sanzionatorio.

 

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Il XXI pacchetto conferma una tendenza ormai consolidata: la compliance in materia di sanzioni internazionali richiede un approccio sempre più articolato, che non può limitarsi alla verifica delle controparti russe direttamente coinvolte nelle operazioni commerciali.

Le imprese sono chiamate a rafforzare i propri processi di due diligence, estendendo le verifiche anche agli intermediari finanziari, ai prestatori di servizi in cripto-attività, agli operatori logistici e ai partner commerciali stabiliti in Paesi terzi, al fine di individuare eventuali profili di rischio connessi a fenomeni di elusione delle misure restrittive.

In tale contesto, il costante aggiornamento dei sistemi di controllo interno e delle procedure di sanctions compliance assume un ruolo sempre più centrale nella gestione del rischio legale e reputazionale derivante dall’operatività internazionale.

La crescente complessità del quadro sanzionatorio internazionale richiede competenze specialistiche e un costante aggiornamento. Attraverso un team dedicato, Campa Avvocati supporta le imprese italiane e internazionali nella valutazione dei profili di compliance e nell’applicazione della disciplina in materia di sanzioni internazionali, affiancandole nella gestione del rischio regolatorio e nell’operatività sui mercati esteri e con le controparti internazionali.