Menu
Chiudi

News

Le invenzioni generate dall’intelligenza artificiale tra brevettabilità e titolarità del diritto

Il problema della tutela brevettuale delle invenzioni generate dall’intelligenza artificiale

L’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, ormai sempre più frequente nei processi di ricerca e sviluppo tecnologico, pone interrogativi di crescente rilievo in ordine alla tutela brevettuale delle soluzioni tecniche autonomamente generate dai relativi software.

La questione, tuttavia, non sembra esaurirsi all’individuazione del soggetto legittimato a conseguire il brevetto, richiedendo, in via preliminare, di verificare se tali risultati siano compatibili con la struttura e con la funzione dell’istituto brevettuale. Infatti, solo all’esito di tale indagine assume rilievo il problema dell’attribuzione del relativo diritto di privativa.

In via preliminare, appare opportuno svolgere alcune considerazioni circa la ratio della tutela brevettuale che, si osserva, non deve essere ricondotta esclusivamente alla remunerazione degli investimenti sostenuti nell’attività di ricerca. Una simile prospettazione, infatti, non risulta del tutto coerente con un sistema che consente la brevettazione anche nell’ipotesi in cui le invenzioni vengano realizzate occasionalmente, e dunque indipendentemente dalla predisposizione di un’organizzazione esclusivamente funzionale all’attività di ricerca.

La funzione del brevetto sembrerebbe, piuttosto, individuarsi nell’incentivare la scoperta e la divulgazione di soluzioni tecniche nuove, dotate di attività inventiva e suscettibili di applicazione industriale, favorendo così, seppure in via mediata, il progresso tecnologico. In questa prospettiva, la circostanza che il trovato sia il risultato dell’attività di un inventore umano, ovvero dell’impiego di un sistema di intelligenza artificiale, non sembrerebbe incidere, di per sé, sulla funzione economico-sociale della tutela, purché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti che l’ordinamento richiede ai fini dell’ottenimento del titolo di privativa.

La compatibilità delle invenzioni generate dall’IA con i requisiti di brevettabilità

Nella medesima direzione depone l’esame dei presupposti richiesti dalla normativa alla base della brevettabilità del trovato. L’invenzione, per essere considerata tale ai fini dell’ottenimento del relativo diritto di privativa, deve consistere in una soluzione nuova ad un problema tecnico (che non sia di pronta risoluzione), mentre il requisito dell’attività inventiva viene accertato attraverso un giudizio oggettivo di non evidenza di tale soluzione, formulato assumendo quale parametro il tecnico medio del settore.

Tale valutazione, dunque, non implica un apprezzamento dell’impegno intellettuale concretamente profuso dall’inventore, ma concerne esclusivamente le caratteristiche del trovato rispetto allo stato della tecnica, dovendone rappresentare un avanzamento. Ne consegue che l’origine artificiale dell’invenzione non sembrerebbe costituire, in quanto tale, un ostacolo alla sua brevettabilità, ove risultino integrati i requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina.

La titolarità del diritto al brevetto

Una volta affermata, in linea di principio, la compatibilità delle invenzioni generate dall’intelligenza artificiale con il sistema brevettuale, l’attenzione si sposta sul diverso piano della titolarità dei diritti di esclusiva.

Posto che, allo stato, risulta esclusa la possibilità di riconoscere ai sistemi di IA un’autonoma soggettività giuridica, la soluzione della questione non potrà che muovere dall’analisi del diritto vigente. Secondo la ricostruzione che è stata resa dalla giurisprudenza, dovrà essere adeguatamente valorizzata, in chiave analogica, la disciplina delle invenzioni dei dipendenti; più in generale, dovranno trovare applicazione, sempre naturalmente in via analogica, i principi civilistici dettati per le ipotesi in cui ci si venga a trovare di fronte a risultati ottenuti mediante l’impiego di beni strumentali o, in alternativa, nello svolgimento di attività eseguite su incarico.

Proseguendo nell’analisi, il diritto di privativa dovrebbe essere attribuito al soggetto che utilizzi legittimamente il sistema di IA quale strumento per il conseguimento della soluzione tecnica, poiché è proprio tale utilizzazione che costituisce il presupposto giuridico per l’acquisto del brevetto.

La medesima conclusione vale anche quando il contributo dell’utilizzatore si esaurisca nella formulazione delle istruzioni impartite al sistema. Anche in tali ipotesi, tuttavia, il riconoscimento del diritto di privativa presuppone che la decisione di ricorrere all’intelligenza artificiale quale strumento dell’attività inventiva sia riconducibile al soggetto che ne rivendica la titolarità.

Le questioni rimaste aperte

Se, da un lato, non si ravvisano particolari criticità al riconoscimento della titolarità del brevetto in capo all’utilizzatore del sistema di IA, maggiori difficoltà emergono, dall’altro lato, per quanto riguarda i diritti morali.

Secondo un orientamento piuttosto diffuso, l’assenza di una persona fisica che abbia materialmente portato a compimento il processo inventivo renderebbe, infatti, piuttosto problematica l’applicazione della tradizionale disciplina della paternità dell’invenzione alle ipotesi qui oggetto di studio, nelle quali il trovato costituisca il risultato di un’elaborazione autonoma del sistema di IA.

Per superare tale difficoltà, si è dunque proposto di individuare nella persona del titolare del diritto al brevetto anche il corrispondente diritto alla paternità dell’invenzione, purché venga parallelamente data evidenza, in sede di deposito della domanda di brevetto, dell’impiego di strumenti di intelligenza artificiale nell’attività inventiva.

Una simile impostazione consentirebbe, secondo alcuni, di preservare la coerenza complessiva del sistema brevettuale, pur tenendo conto delle peculiarità delle fattispecie considerate.

Rimane, tuttavia, un profilo che presenta margini di problematicità non trascurabili, realizzando quella che, di fatto, è un’estensione della qualità di inventore a soggetti diversi ed ulteriori rispetto alla persona fisica, con inevitabili ricadute sulla configurazione tradizionale dei diritti morali.

Conclusioni

In definitiva, l’impostazione esaminata conduce a ritenere che il ricorso a sistemi di IA non escluda, in linea di principio, la possibilità di conseguire la tutela brevettuale delle invenzioni autonomamente generate.

Maggiori criticità emergono, invece, sul versante dell’imputazione soggettiva della titolarità, ove l’applicazione delle tradizionali categorie della paternità dell’invenzione a fattispecie nelle quali il procedimento inventivo non è più integralmente riconducibile all’attività creativa della sola persona fisica rivela una tensione sistematica che il diritto vigente non sembra ancora in grado di comporre.

Resta, in ogni caso, la necessità di confrontarsi con un’evoluzione tecnologica che vede un impiego sempre più diffuso dei sistemi di IA anche nei settori della tecnica, sicché il tema della tutela delle invenzioni da essi generate è destinato ad assumere, nei prossimi anni, un rilievo sempre maggiore nel dibattito giuridico.

A cura di Avv. Silvia Pozzi