Questo contributo prende spunto dall’ordinanza del Tribunale di Ferrara del 20 febbraio 2026, resa dal Giudice dott.ssa Marianna Cocca.
Quello del tribunale di Ferrara è una delle prime occasioni in cui la giurisprudenza ha affrontato espressamente la questione della rilevanza probatoria delle risposte generate da un sistema di intelligenza artificiale, quando queste vengano depositate come prova all’interno di un processo civile.
L’ingresso dell’intelligenza artificiale nella pratica forense non è più una prospettiva futura, ma una realtà ormai quotidiana. Infatti, sempre più avvocati utilizzano l’AI per orientarsi nella ricerca giuridica, per sintetizzare documenti complessi o per predisporre bozze di atti, lettere e contratti.
In questo contesto, tuttavia, si pone una domanda tutt’altro che teorica: è possibile utilizzare le risposte di un sistema di intelligenza artificiale come materiale probatorio da produrre in giudizio, a sostegno delle proprie tesi giuridiche?
A tale interrogativo ha fornito una risposta il Tribunale di Ferrara, con l’ordinanza in commento, segnando un passaggio destinato a incidere sul rapporto tra tecnologia e processo civile.
Il caso esaminato si inseriva in un procedimento ex art. 696-bis c.p.c., nell’ambito del quale una delle parti aveva depositato una “conversazione con ChatGPT”, a sostegno delle proprie tesi. Il giudice è stato così chiamato ad affrontare la questione della natura e della rilevanza probatoria di tale produzione.
La risposta è stata netta: il Tribunale ha escluso che la conversazione potesse essere qualificata come documento in senso processualcivilistico, rilevando che la produzione della stessa dovesse essere considerata “tamquam non esset” (come se non esistesse), non essendo neppure riconducibile alla categoria delle prove atipiche.
Per cogliere appieno la portata di questa affermazione, è utile richiamare, sia pur brevemente, il quadro generale. Nel processo civile, il documento rileva in quanto rappresentazione di un fatto, spesso attraverso una dichiarazione imputabile a un soggetto determinato. È proprio questa dimensione soggettiva che ha consentito, negli anni, di riconoscere valore probatorio a strumenti digitali come la posta elettronica e i messaggi WhatsApp, nei quali, comunque, si riflettono dichiarazioni umane.
Diverso è il caso delle interazioni con un sistema di intelligenza artificiale. Qui non vi è un soggetto che dichiara, né un fatto che viene rappresentato. Vi è, piuttosto, un’elaborazione generata da un sistema algoritmico sulla base di modelli probabilistici. È questo scarto strutturale che impedisce qualsiasi assimilazione con le tradizionali prove documentali.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo, altrettanto rilevante, che attiene all’affidabilità del contenuto: l’ordinanza richiama espressamente il fenomeno delle cosiddette “allucinazioni” dell’intelligenza artificiale, ossia la possibilità che il sistema produca risultati inesistenti o riferimenti non pertinenti. Nel caso concreto, il giudice rileva come i precedenti giurisprudenziali richiamati nella conversazione non fossero neppure conferenti rispetto alla fattispecie, evidenziando così un problema non solo teorico, ma già emerso nella pratica.
Non si tratta, quindi, di una prova semplicemente debole o di difficile valutazione, ma di un elemento che non può essere ricondotto al sistema probatorio, neppure in forma atipica. La sua produzione in giudizio risulta, pertanto, priva di utilità.
La decisione, tuttavia, non esprime una chiusura totale nei confronti dell’intelligenza artificiale in quanto tale. Al contrario, ne riconosce implicitamente il ruolo come strumento di supporto all’attività difensiva. L’utilizzo dell’AI per orientare la ricerca o affinare l’argomentazione resta pienamente legittimo, purché inserito all’interno di un processo di verifica e controllo da parte del professionista. Non a caso, il provvedimento richiama l’esigenza di supervisione umana, oggi al centro anche del quadro normativo europeo in materia di intelligenza artificiale.
Resta, però, fermo che il passaggio da strumento di supporto a mezzo di prova segna una soglia che, allo stato, non può essere superata. La conversazione con una chatbot non è una dichiarazione, non è una testimonianza e non è una prova. È, semmai, un prodotto informativo che può aiutare il difensore, ma non può sostituirsi alla prova del fatto.
La soluzione adottata dal Tribunale appare, allo stato, difficilmente contestabile. La pronuncia rappresenta una fra le prime prese di posizione della giurisprudenza sull’argomento, offrendo al professionista un’indicazione altrettanto netta: l’intelligenza artificiale è un alleato prezioso, ma il suo utilizzo in giudizio richiede consapevolezza. Perché, almeno per ora, ciò che dice ChatGPT resta fuori dal perimetro della prova.
–
A cura di Avv. Mattia Ernesti