Lo scorso marzo ho partecipato a un webinar dedicato al tema del danno da morte o da lesione dell’animale d’affezione, con particolare riferimento ai presupposti per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e l’evoluzione della giurisprudenza in materia.
Durante l’evento, la riflessione si è concentrata prevalentemente sugli animali tradizionalmente ricondotti alla categoria degli animali d’affezione, primi fra tutti cani e gatti.
Terminato il webinar una domanda ha però continuato ad accompagnarmi. Da avvocato, ma prima ancora da appassionata di cavalli, mi sono chiesta quale sia oggi la reale posizione degli equidi all’interno del nostro ordinamento e se sia ancora coerente che animali capaci di instaurare con l’essere umano relazioni profonde, durature e significative continuino ad occupare una posizione giuridica così incerta.
La riflessione, ovviamente, non nasce soltanto da un interesse professionale. Chi vive il mondo dei cavalli sa bene che il rapporto che si instaura con loro difficilmente può essere descritto attraverso categorie esclusivamente economiche o patrimoniali. È un rapporto costruito nel tempo, fatto di pazienza, fiducia reciproca, presenza quotidiana, comunicazione non verbale e condivisione di esperienze che spesso accompagnano momenti fondamentali della vita di una persona.
Proprio per questo, durante il webinar, il pensiero è inevitabilmente andato a una domanda più ampia: se oggi la perdita di un cane o di un gatto può, in determinate circostanze, assumere rilevanza giuridica anche sul piano non patrimoniale, quale tutela riconosce il nostro ordinamento al rapporto tra l’essere umano e il cavallo?
La questione assume particolare interesse anche alla luce del disegno di legge attualmente all’esame del Senato, che propone il riconoscimento di cavalli, asini, muli e bardotti quali animali d’affezione e il conseguente divieto della loro destinazione alla macellazione.
La riflessione sul riconoscimento degli equidi quali animali d’affezione non può essere affrontata isolatamente, ma deve essere inserita all’interno di un più ampio percorso evolutivo che, negli ultimi decenni, ha progressivamente modificato il modo in cui il diritto guarda agli animali e al rapporto che essi instaurano con l’essere umano.
Negli ultimi anni il legislatore europeo e quello nazionale hanno progressivamente superato una concezione esclusivamente patrimonialista dell’animale, avviando un percorso che ha portato al riconoscimento della sua natura di essere senziente e della rilevanza sociale del rapporto instaurato con l’uomo.
Già la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, proclamata a Parigi il 15 ottobre 1978, affermava principi destinati a influenzare profondamente il successivo sviluppo della sensibilità giuridica in materia, riconoscendo agli animali un valore autonomo e la necessità di assicurarne il rispetto e la protezione. Emblematico, anche ai fini delle riflessioni che seguiranno, è l’articolo 5 che espressamente recita: “(a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; (b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.” Pur non avendo natura vincolante, la Dichiarazione risulta particolarmente significativa perché introduce un concetto destinato a diventare centrale nell’evoluzione della tutela animale: il rispetto dell’etologia e dei bisogni propri della specie.
Tale impostazione trova una significativa conferma nella Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, adottata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dall’Italia con la legge n. 201 del 4 novembre 2010. La Convenzione presenta profili di particolare interesse perché riconosce espressamente l’esistenza di legami specifici tra esseri umani e animali da compagnia, sottolineando il contributo che questi ultimi apportano alla qualità della vita e al benessere delle persone. Ancora più rilevante appare la definizione di animale da compagnia contenuta nell’articolo 1, che individua come tale ogni animale detenuto dall’uomo per compagnia e diletto.
La centralità dell’etologia viene ripresa anche nella stessa Convenzione, prevendo all’articolo 4 che chi detiene un animale da compagnia sia tenuto a garantirgli condizioni di vita e cure adeguate alle sue esigenze etologiche, imponendo quindi il rispetto dei bisogni propri della specie di appartenenza.
Non si tratta di una previsione marginale. Proprio questa progressiva attenzione ai bisogni etologici rappresenta uno degli elementi che segnano il passaggio da una concezione dell’animale come mero oggetto di utilizzazione a una visione che ne valorizza la natura di essere senziente. Ed è una prospettiva che, inevitabilmente, induce a interrogarsi anche sulla posizione degli equidi e sulla possibilità di ricomprendere questi ultimi all’interno delle categorie tradizionalmente riservate agli animali d’affezione.
A livello nazionale, un primo passaggio significativo è rappresentato dalla legge n. 281 del 14 agosto 1991, che ha introdotto una disciplina organica volta alla tutela degli animali d’affezione e alla prevenzione del randagismo. Pur mantenendo una struttura prevalentemente pubblicistica, tale normativa ha segnato l’inizio di una diversa sensibilità legislativa nei confronti degli animali, non più considerati esclusivamente quali beni suscettibili di utilizzazione economica.
A ciò si aggiunge l’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che impone all’Unione e agli Stati membri di tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti nella formulazione e nell’attuazione delle rispettive politiche.
Il punto di approdo di questo percorso è rappresentato dalla legge costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022, che ha modificato l’articolo 9 della Costituzione, introducendo espressamente il principio della tutela degli animali.
La riforma costituzionale assume una portata che va ben oltre il dato simbolico. L’inserimento della tutela degli animali nell’articolo 9 Cost. rappresenta, infatti, uno dei passaggi più significativi dell’evoluzione normativa degli ultimi decenni, poiché eleva la protezione degli animali a valore di rango costituzionale e la sottrae definitivamente a una dimensione meramente settoriale o contingente. Da quel momento, il benessere e la protezione degli animali assumono una rilevanza destinata a orientare non soltanto l’attività del legislatore, ma anche l’interpretazione delle norme da parte della giurisprudenza e l’azione delle pubbliche amministrazioni. La tutela degli animali non costituisce più soltanto una scelta di politica legislativa, ma diventa un principio che trova il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Prima che il percorso evolutivo sopra descritto giungesse agli approdi più recenti, la Corte di Cassazione ebbe occasione di pronunciarsi sul tema del danno da perdita del cavallo con la sentenza n. 14846 del 27 giugno 2007, che rappresenta uno dei primi riferimenti giurisprudenziali in materia (almeno per quanto riguarda gli equidi).
La vicenda riguardava il decesso di un cavallo a seguito di un incidente stradale e la richiesta, avanzata dai proprietari, di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita dell’animale.
La pronuncia viene frequentemente richiamata come il precedente che avrebbe escluso la possibilità di riconoscere un danno non patrimoniale da perdita del cavallo. In realtà, una lettura attenta della motivazione della decisione conduce a conclusioni meno radicali: nel caso di specie, infatti, la Corte osservò che la perdita dell’animale non appariva riconducibile alla lesione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta e ribadì che il danno non patrimoniale non potesse essere desunto automaticamente dalla mera perdita dell’animale, essendo necessaria la prova sia dell’esistenza sia dell’entità del pregiudizio lamentato.
Non si trattava, dunque, di una negazione assoluta della rilevanza del rapporto affettivo con il cavallo, quanto, piuttosto, della mancata individuazione, nel caso concreto, di un interesse costituzionalmente protetto la cui lesione potesse giustificare il riconoscimento del danno non patrimoniale.
Al tempo stesso, non può trascurarsi il contesto storico e giuridico nel quale la sentenza è stata pronunciata. Infatti, nel 2007 non si era ancora consolidato quel percorso evolutivo che avrebbe successivamente portato al riconoscimento degli animali quali esseri senzienti nel diritto europeo, alla valorizzazione del rapporto uomo-animale in numerose pronunce di merito e, infine, all’introduzione del principio di tutela degli animali nell’articolo 9 della Costituzione.
La stessa attenzione verso i bisogni etologici dell’animale e verso il valore della relazione instaurata con l’essere umano, pur già presente in alcune fonti sovranazionali, non aveva ancora trovato un riconoscimento così diffuso nella sensibilità giuridica e sociale.
La sentenza del 2007 deve pertanto essere letta all’interno del proprio contesto storico, evitando sia di attribuirle l’affermazione di un principio di assoluta irrisarcibilità del danno da perdita dell’animale, sia di ignorare le profonde trasformazioni che hanno interessato il sistema normativo negli anni successivi.
Proprio tali trasformazioni hanno infatti consentito alla successiva giurisprudenza di merito di interrogarsi nuovamente sulla rilevanza giuridica del rapporto uomo-animale e sulla possibilità di riconoscere tutela a pregiudizi che, fino a pochi anni prima, apparivano difficilmente riconducibili alle tradizionali categorie del danno non patrimoniale.
Se la sentenza della Cassazione del 2007 costituisce ancora oggi il principale riferimento in materia di danno da perdita dell’animale, l’evoluzione della giurisprudenza successiva mostra un quadro più articolato.
Negli anni seguenti, infatti, numerosi giudici di merito hanno iniziato a confrontarsi con una società nella quale il rapporto tra essere umano e animale aveva assunto una rilevanza sempre maggiore, sviluppando un approccio più attento al valore della relazione affettiva instaurata con l’animale e alla possibile incidenza della sua perdita sulla sfera personale dell’individuo.
Uno dei primi arresti significativi è rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Rovereto del 18 ottobre 2009 n. 499, che ha individuato nella tutela dell’animale d’affezione un valore sociale ormai consolidato, giungendo ad affermare che il rapporto instaurato con l’animale può assumere rilevanza nell’ambito dei diritti inviolabili della persona.
Particolarmente rilevante è poi la pronuncia del Tribunale di Torino del 29 ottobre 2012 n. 6296, secondo cui il rapporto tra proprietario e animale costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, vero e proprio bene della persona, tutelato dall’articolo 2 della Costituzione. In tale prospettiva, pertanto, il legame con l’animale viene ricondotto all’alveo delle situazioni soggettive tutelate dalla Carta fondamentale, superando una visione che riduce il rapporto alla sola dimensione proprietaria.
Nello stesso solco si collocano le decisioni del Tribunale di Pavia del 16 settembre 2016, n. 1266 e del Tribunale di Vicenza del 3 gennaio 2017, n. 24, entrambe orientate a riconoscere che la morte o la perdita dell’animale d’affezione possa integrare un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, integrando la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata e rispondente ad una lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori.
Tali pronunce assumono particolare rilievo perché evidenziano un progressivo spostamento dell’attenzione dall’animale, prima considerato quale bene di proprietà, alla relazione che si instaura tra l’animale e l’essere umano. Non è più il mero valore economico dell’animale a essere preso in considerazione, bensì il valore della relazione e il pregiudizio derivante dalla sua perdita.
Un ulteriore e significativo passo in avanti è rappresentato dalla sentenza del Tribunale di La Spezia n. 660 del 31 dicembre 2020, che ha riconosciuto il danno non patrimoniale in favore di una minore per la morte del proprio cane conseguente a responsabilità veterinaria, valorizzando la concreta sofferenza patita dalla bambina e la rilevanza che il rapporto con l’animale aveva assunto nel percorso di crescita e nella vita relazionale della danneggiata. Nello stesso senso, il Tribunale di Prato con sentenza n. 51 del 25 gennaio 2025, ha riconosciuto il danno non patrimoniale in favore di una famiglia che aveva affidato la propria cagnolina alle cure di una pensione per le vacanze estive, per poi trovarla deceduta morta il giorno della riconsegna. In questo caso, il giudice del merito ha espressamente riconosciuto che la perdita dell’animale abbia determinato la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l’art. 2 Cost., in quanto il rapporto tra padrone e animale d’affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale.
Particolarmente interessante è il fatto che queste pronunce non fondano il riconoscimento del danno su una sorta di automatica equiparazione dell’animale a un familiare, ma sulla concreta incidenza che la perdita del rapporto può avere sulla persona. Ciò consente di mantenere ferma la distinzione tra il rapporto uomo-animale e i rapporti familiari, senza tuttavia negare che il primo possa assumere una rilevanza giuridica meritevole di tutela.
Si tratta di un’evoluzione significativa, che appare coerente con il progressivo riconoscimento normativo del valore del rapporto uomo-animale e con la crescente attenzione dell’ordinamento verso il benessere e la dignità degli animali.
Non è quindi un caso che, mentre la giurisprudenza di legittimità continui a muoversi con particolare prudenza nel riconoscimento di una tutela risarcitoria fondata sul rapporto uomo-animale, diversi giudici di merito abbiano progressivamente valorizzato tale legame quale espressione della personalità dell’individuo e interesse meritevole di protezione. L’impressione è che la giurisprudenza di merito abbia colto più rapidamente l’evoluzione del rapporto uomo-animale nella società contemporanea, recependo gli stimoli provenienti dal diritto europeo, dall’evoluzione normativa e dalla crescente attenzione verso il benessere e la dignità degli animali.
Significativamente, tutte le pronunce richiamate riguardano animali tradizionalmente qualificati come animali d’affezione. È proprio questa circostanza che rende particolarmente interessante il dibattito odierno sugli equidi: se il fondamento della tutela risiede nella relazione affettiva instaurata con l’essere umano e non nella mera appartenenza a una determinata specie animale, occorre allora interrogarsi sulla ragione per cui il cavallo continui a occupare una posizione giuridica diversa.
È in questo contesto normativo e giurisprudenziale che si inserisce il disegno di legge all’esame del Senato, volto al riconoscimento di cavalli, asini, muli e bardotti quali animali d’affezione e al conseguente divieto della loro destinazione alla filiera alimentare.
La proposta legislativa prende le mosse da una constatazione che appare difficilmente contestabile: nella società contemporanea gli equidi non rappresentano più animali destinati alla produzione alimentare, ma sono sempre più frequentemente impiegati in attività sportive, educative, terapeutiche, ricreative e relazionali.
Il rapporto che si instaura tra essere umano ed equide presenta, in molti casi, caratteristiche del tutto analoghe a quelle che tradizionalmente giustificano il riconoscimento degli animali d’affezione. Non si tratta soltanto di una relazione fondata sulla proprietà o sull’utilizzo dell’animale, ma di un legame caratterizzato da continuità, condivisione di esperienze e coinvolgimento emotivo. Sotto questo profilo, il disegno di legge non introduce una realtà nuova, ma si propone piuttosto di recepire normativamente una trasformazione sociale già avvenuta.
La vera rilevanza della proposta, tuttavia, non risiede esclusivamente nel divieto di macellazione. Ridurre il dibattito a una contrapposizione tra favorevoli e contrari alla macellazione degli equidi significherebbe – a parere di chi scrive – trascurare la questione centrale: lo status giuridico del cavallo all’interno dell’ordinamento.
Oggi gli equidi occupano una posizione peculiare e per molti aspetti contraddittoria per i motivi sopra descritti, configurando una situazione che appare sempre meno coerente con l’evoluzione normativa degli ultimi decenni.
Da un lato il diritto europeo riconosce gli animali quali esseri senzienti; dall’altro la Costituzione impone alla Repubblica di tutelarli. Parallelamente, parte della giurisprudenza ha progressivamente valorizzato il rapporto uomo-animale quale espressione della personalità dell’individuo e interesse meritevole di protezione. Eppure, proprio gli equidi — che per molti aspetti rappresentano una delle specie con cui l’essere umano instaura relazioni più intense e durature — continuano a essere esclusi da un espresso riconoscimento quali animali d’affezione.
In questa prospettiva, il disegno di legge assume un significato che va oltre il suo contenuto immediato, rappresentando il tentativo di colmare una distanza sempre più evidente tra la realtà sociale e le categorie giuridiche tradizionali. Per la prima volta il legislatore è chiamato a confrontarsi in modo diretto con una domanda di fondo: se il criterio distintivo dell’animale d’affezione non è la specie, ma la relazione concretamente instaurata con l’essere umano, esistono ancora ragioni sufficienti per escludere gli equidi da tale categoria?
La questione assume particolare rilevanza anche sul piano della responsabilità civile. Il riconoscimento degli equidi quali animali d’affezione non comporterebbe automaticamente il riconoscimento del danno non patrimoniale in ogni ipotesi di perdita dell’animale. Tuttavia, potrebbe incidere significativamente sul quadro interpretativo entro il quale tale valutazione viene effettuata. Infatti, se l’ordinamento riconosce espressamente la natura affettiva del rapporto con l’equide, diventa più difficile negare in astratto la rilevanza giuridica del pregiudizio derivante dalla lesione o dalla perdita di tale rapporto, ferma restando la necessità di verificare, caso per caso, l’esistenza e la prova del danno.
Naturalmente sarebbe irrealistico ritenere che una riforma legislativa possa, da sola, risolvere tutte le criticità che interessano il mondo degli equidi. Ciononostante, essa potrebbe contribuire a modificare il paradigma di riferimento: dal cavallo considerato prevalentemente in funzione della sua utilità economica al cavallo riconosciuto come essere senziente e come soggetto di una relazione affettiva meritevole di tutela.
È proprio in questa prospettiva che il disegno di legge appare particolarmente significativo. Non perché sia destinato a risolvere ogni problema, ma perché potrebbe costituire il primo riconoscimento normativo espresso di una realtà che la società, almeno in larga parte, sembra avere già acquisito da tempo.
Le possibili ricadute del disegno di legge assumono una rilevanza particolare se osservate attraverso la lente del mondo sportivo.
Nel settore equestre, infatti, il cavallo occupa una posizione del tutto peculiare. La stessa Federazione Italiana Sport Equestri gli riconosce uno status specifico, qualificandolo quale cavallo atleta e attribuendogli un ruolo centrale nella prestazione agonistica.
Non si tratta di una definizione meramente formale. Nello sport il cavallo è soggetto a specifiche regole di identificazione, registrazione e tutela del benessere e la sua integrità psicofisica costituisce (o almeno dovrebbe costituire) un presupposto essenziale per lo svolgimento dell’attività sportiva.
Questa impostazione trova un significativo riscontro anche nella Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. L’articolo 7 stabilisce infatti che nessun animale da compagnia può essere addestrato con metodi idonei a pregiudicarne la salute o il benessere, costringendolo a oltrepassare le proprie capacità o forze naturali ovvero mediante l’impiego di mezzi artificiali che provochino ferite, dolore, sofferenze o afflizioni inutili.
Pur non riferendosi espressamente agli equidi sportivi, la disposizione esprime un principio di portata generale che conserva ancora oggi una straordinaria attualità: l’addestramento e l’impiego dell’animale non possono prescindere dal rispetto della sua natura, dei suoi limiti fisiologici e delle sue esigenze etologiche. Si tratta di un principio particolarmente significativo perché si collega direttamente al percorso evolutivo esaminato nei paragrafi precedenti. Il rispetto dell’etologia, già affermato nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale del 1978 e successivamente recepito dalla Convenzione europea, rappresenta infatti uno dei primi segnali del superamento di una concezione dell’animale fondata esclusivamente sulla sua utilità per l’essere umano.
Se il diritto impone di rispettare le caratteristiche proprie della specie e vieta di pretendere prestazioni incompatibili con le capacità naturali dell’animale, risulta sempre più difficile considerare il cavallo esclusivamente in funzione del risultato sportivo che è in grado di produrre.
Proprio questo riconoscimento pone una questione che merita attenzione: se il cavallo è considerato atleta durante la carriera sportiva, quale spazio occupa all’interno dell’ordinamento una volta terminata quella fase della sua vita?
È in questo passaggio che emerge una delle principali criticità del sistema attuale. Durante l’attività agonistica il cavallo viene valorizzato, monitorato e tutelato in funzione della propria capacità di competere. Quando però tale capacità viene meno per ragioni di età, infortunio, calo delle prestazioni o semplice conclusione della carriera sportiva, viene meno anche il contesto che ne giustificava la particolare attenzione.
Naturalmente sarebbe scorretto generalizzare. Nel mondo equestre ci sono anche proprietari, cavalieri e professionisti che continuano a garantire ai propri cavalli una vita dignitosa anche dopo il termine dell’attività agonistica, sostenendone i costi e assumendosene le responsabilità. Tuttavia, sarebbe altrettanto ingenuo ignorare che, nella maggioranza dei casi, il fine carriera dell’equide rappresenta ancora un tema irrisolto.
Chi frequenta il settore sa che alcuni cavalli, una volta esaurita la propria funzione sportiva, vengono ceduti ripetutamente, perdono progressivamente tracciabilità, escono dai circuiti agonistici e scompaiono dai controlli anagrafici. In casi estremi, il loro percorso può intersecarsi con fenomeni illeciti, quali corse clandestine o altre forme di sfruttamento incompatibili con il livello di tutela che l’ordinamento riconosce loro durante la carriera sportiva.
La questione assume quindi una dimensione che va oltre il benessere animale in senso stretto, perché riguarda la coerenza del sistema.
Se l’ordinamento, anche quello sportivo, riconosce il cavallo come atleta quando è in grado di competere, ne tutela il benessere durante l’addestramento e ne impone il rispetto delle esigenze etologiche, appare legittimo interrogarsi su quale tutela esso intenda assicurargli quando quella capacità viene meno. Diversamente, il rischio è che il riconoscimento giuridico dell’equide finisca per essere strettamente legato alla sua utilità sportiva, perdendo forza proprio nel momento in cui l’animale diviene maggiormente vulnerabile.
È probabilmente sotto questo profilo che il dibattito sul riconoscimento degli equidi quali animali d’affezione assume uno dei suoi significati più di rilievo. A parere di chi scrive, la questione non riguarda soltanto il destino di alcuni animali a fine carriera, né si esaurisce nel tema della macellazione, ma riguarda il modo in cui l’ordinamento intende considerare il cavallo lungo tutto l’arco della sua esistenza.
Se il cavallo è atleta quando gareggia, essere senziente per il diritto europeo e animale tutelato dalla Costituzione, appare sempre più difficile sostenere che, una volta terminata la carriera sportiva, possa tornare a essere considerato prevalentemente come bene economicamente valutabile.
La sfida reale, quindi, non si esaurisce nell’impedire che un cavallo finisca al macello, ma nel costruire, passo dopo passo, un sistema nel quale il destino dell’animale non sia determinato dalla permanenza della sua utilità, bensì dal riconoscimento del suo valore intrinseco, delle sue esigenze etologiche e della relazione che esso instaura con l’essere umano.
Solo in questa prospettiva il riconoscimento degli equidi quali animali d’affezione può assumere il significato di una riforma realmente capace di incidere sul futuro del cavallo, dentro e fuori dal mondo sportivo.
Le fonti normative e giurisprudenziali richiamate mostrano come il rapporto tra essere umano e animale abbia progressivamente acquisito una rilevanza sconosciuta all’ordinamento di pochi decenni fa.
La tutela degli animali non è nata improvvisamente con la modifica dell’art. 9 della Costituzione, né con il disegno di legge oggi in discussione. Si tratta piuttosto di un percorso graduale, costruito attraverso interventi legislativi, elaborazioni giurisprudenziali e mutamenti culturali che hanno progressivamente modificato il modo in cui il diritto guarda agli animali.
Anche il riconoscimento degli equidi quali animali d’affezione deve essere letto in questa prospettiva. Non come un punto di arrivo definitivo e neppure come una soluzione capace di eliminare, da sola, tutte le criticità esistenti; nessuna legge è in grado di garantire automaticamente il benessere degli animali, così come nessuna norma può impedire da sola comportamenti illeciti, abusi o sfruttamenti.
Tuttavia la storia dell’evoluzione del diritto insegna che senza riconoscimento normativo non può esistere una tutela effettiva. Prima di essere concretamente protetto, un interesse deve essere riconosciuto dall’ordinamento come meritevole di protezione.
Da questo punto di vista, il disegno di legge sugli equidi rappresenta prima di tutto una scelta di qualificazione giuridica. Significa interrogarsi sul fatto che il cavallo debba continuare a essere considerato prevalentemente in funzione dell’utilità che è in grado di generare oppure se il rapporto che esso instaura con l’essere umano, la sua natura di essere senziente e le esigenze proprie della sua specie siano ormai tali da meritare un riconoscimento autonomo.
La questione, in definitiva, non riguarda soltanto i cavalli. Riguarda il modo in cui il diritto accompagna e interpreta i cambiamenti della società.
Proprio per questo, la domanda che mi sono posta al termine di quel webinar continua ad apparirmi attuale: se il legislatore, la giurisprudenza e la stessa Costituzione stanno progressivamente riconoscendo il valore del rapporto uomo-animale, la società è pronta a riconoscere agli equidi uno status diverso da quello che il diritto oggi attribuisce loro?
Se la risposta fosse positiva, il disegno di legge in discussione non rappresenterebbe una rottura con il passato, ma il naturale sviluppo di un percorso normativo e culturale iniziato molti anni fa e destinato, passo dopo passo, a tradursi in una tutela sempre più concreta ed effettiva.
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A cura di Avv. Matilde Galli