Con l’ordinanza n. 33810 del 23 dicembre 2025 la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione processuale di grande interesse pratico: stabilire se il convenuto che intenda proporre una domanda nei confronti di un altro convenuto già parte del giudizio, debba necessariamente richiedere il differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c., oppure se sia sufficiente proporre tale domanda nei termini e con le forme previste per la domanda riconvenzionale dall’art. 167 c.p.c.
Il tema riguarda una situazione tutt’altro che rara nel processo civile, dove accade spesso che uno dei convenuti ritenga di dover formulare una domanda nei confronti di un altro convenuto già costituito. Un esempio classico è quello della domanda di manleva, che una parte citata intende proporre nei confronti di un’altra già coinvolta dall’attore. In questi casi si pone il problema di individuare quale sia la corretta modalità processuale per introdurre tale domanda, comunemente definita dalla dottrina e dalla giurisprudenza come “domanda trasversale”.
Per anni la Cassazione ha ritenuto che il convenuto che intendesse proporre una domanda nei confronti di un altro convenuto già parte del giudizio non fosse tenuto a richiedere il differimento dell’udienza ex art. 269 c.p.c., essendo invece sufficiente che la domanda fosse proposta nei termini e con le forme previste per la domanda riconvenzionale (art. 167, secondo comma, c.p.c.).
Tale orientamento ritiene, in sostanza, un inutile formalismo obbligare il convenuto a notificare nuovamente la citazione, considerato che attraverso il deposito e la comunicazione della comparsa si salvaguardano i principi fondamentali del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., essendo garantita al destinatario della domanda la piena possibilità di interloquire e di approntare le proprie difese (tra le altre, Cass. 25 maggio 1999, n. 5073; Cass. 17 marzo 1990, n. 2238; Cass. 26 marzo 1971, n. 894; Cass. 4 gennaio 1969, n. 9; Cass. 15 maggio 1963, n. 1202; Cass. 25 febbraio 1963, n. 466).
In tale contesto si colloca anche la sentenza della Corte di Cassazione 23 marzo 2022, n. 9441, che ha ribadito come non sia configurabile una “chiamata in causa” nei confronti di un soggetto che è già parte del processo.
In particolare la Corte ha affermato che: “Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l’onere di chiedere il differimento dell’udienza previsto dall’art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall’art. 167, comma 2, c.p.c.” (Cass. civ., sez. VI, 23 marzo 2022, n. 9441).
Accanto a questo indirizzo tradizionale se ne è tuttavia affermato un altro, già presente in passato (Cass. 15 febbraio 2011 n. 8315) ma tornato negli ultimi anni al centro dell’attenzione giurisprudenziale.
In particolare, si richiama Cass. 12 maggio 2021 n. 12662, secondo cui, nel processo civile caratterizzato dal sistema di decadenze e preclusioni introdotto dalla riforma del 1990, il convenuto che intenda proporre una domanda nei confronti di un altro convenuto deve richiedere il differimento della prima udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c., per poi notificare l’atto introduttivo nel rispetto dei termini di rito.
La motivazione di questo orientamento muove da un presupposto diverso rispetto a quello tradizionale. Quanto alla domanda nuova proposta nei suoi confronti, il convenuto destinatario della domanda si troverebbe in posizione analoga a quella di un soggetto estraneo al processo. Proprio per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, sarebbe quindi necessario riconoscergli il termine minimo a comparire previsto dal codice di procedura civile.
Il contrasto tra questi due orientamenti è stato ritenuto ormai evidente dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, la quale ha constatato anche l’importanza della questione nella pratica processuale, visto peraltro che trattasi di una questione che si pone frequentemente.
La decisione che sarà assunta inciderà sulle modalità con cui devono essere proposte le domande tra convenuti e sulla valutazione delle eccezioni di nullità o inammissibilità che frequentemente vengono sollevate in relazione a tali domande.
In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, il dibattito resta quindi aperto. La Corte sarà chiamata a chiarire se la domanda proposta nei confronti di un convenuto già parte del processo debba essere ricondotta allo schema della domanda riconvenzionale oppure se debba seguire la disciplina più rigorosa prevista per la chiamata in causa del terzo.
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A cura di Avv. Andrea Santini