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Adeguati assetti: obbligo o anche opportunità?

Dal 16 marzo 2019, ovvero dall’entrata in vigore della modifica normativa dell’art. 2086 comma 2 c.c., apportata dal D. Lgs. n. 14/2019 (meglio noto come Codice della crisi d’impresa o dell’insolvenza, in breve CCII) e, quindi, ormai da più di sei anni, tutte le imprese italiane hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa nonché finalizzato a prevedere l’emersione della crisi e ad assumere le iniziative necessarie a farvi fronte.

Tuttavia, i dati tratti dal Registro delle Imprese e resi disponibili da Unioncamere  nell’ambito della Seconda edizione dell’Osservatorio sulla Crisi d’impresa, pubblicato nel mese di febbraio 2025, consentono di rilevare come solo un esiguo numero di imprese abbia sino ad oggi adottato (o abbia dichiarato di aver adottato) tali assetti. Da una ricerca effettuata nelle note integrative ai bilanci depositati per singole parole chiave (“adeguati assetti”, “art. 2086 codice civile”, “art. 3 Codice della crisi”) è stato rilevato infatti che, su 662.244 imprese che hanno depositato il bilancio di esercizio 2023, solo 22.806 (circa il 3,5%) hanno dichiarato di aver istituito assetti adeguati alla natura ed alla dimensione della loro impresa.

Un risultato che fa certamente emergere la necessità di una maggior consapevolezza in merito agli obblighi derivanti dall’art. 2086 comma 2 c.c. ed al relativo significato.

Quadro normativo e ratio degli adeguati assetti.

Il contesto normativo in cui oggi si trova ad operare un imprenditore e gli obblighi di legge sullo stesso gravanti si sono recentemente arricchiti a fronte dell’introduzione del nuovo corpus normativo del CCII, orientato ad una emersione tempestiva ed anticipata della crisi e ad una conseguente opportunità di ristrutturazione in fase precoce, sulla base del principio per cui rendersi conto anticipatamente dei primi segnali di crisi e di difficoltà – ed adottare da subito i necessari interventi – consente di preservare la continuità aziendale e di evitare che la crisi degeneri in un irreversibile stato di insolvenza.

In tale prospettiva, il CCII ha introdotto una modifica all’art. 2086 comma 2 c.c., il quale prevede ora che “l’imprenditore, il quale operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

La ratio principale dell’obbligo di adozione degli adeguati assetti, dichiarata espressamente dalla stessa norma, è quella della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché dell’attivazione – altrettanto tempestiva – degli strumenti previsti dall’ordinamento per il relativo superamento.

L’utilizzo dell’inciso “anche in funzione”, contenuto nell’art. 2086 comma 2 c.c., lascia tuttavia spazio anche ad altre finalità, in primis in termini performativi e di miglioramento delle prestazioni aziendali, nonché di preservazione della capacità dell’impresa di continuare a produrre ricchezza in futuro, a favore non solo dei soci, ma di tutti gli stakeholders.

Chi è tenuto all’adozione degli adeguati assetti.

L’obbligo in parola (per come evidenziato dalla lettera dell’art. 2086 c.c. in esame) riguarda, innanzitutto, tutte le imprese italiane “in forma societaria o collettiva” (e, quindi, anche le società di persone), ma non direttamente l’imprenditore individuale. Tuttavia, il comma 1 dell’art. 3 CCII ha, a sua volta, previsto che l’imprenditore individuale debba adottare “misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”, prevedendo così un obbligo analogo seppur, per così dire, più “leggero”, posto che il tenore letterale utilizzato dal Legislatore lascia intendere nell’“adeguato assetto” di cui deve dotarsi l’imprenditore collettivo un dovere più strutturato rispetto alle “misure idonee” che devono essere invece adottate dall’imprenditore individuale.

Tenuti ad ottemperare all’obbligo in parola sono gli amministratori (cfr. artt. 2257 comma 1 c.c., 2380-bis comma 1 c.c. ultimo periodo e 2475 comma 1 c.c.) e va da sé che il relativo mancato adempimento può costituire fonte di grave irregolarità gestoria ai sensi dell’art. 2409 c.c., causa di revoca degli amministratori e, comunque, causa di responsabilità in capo agli stessi (cfr. Tribunale delle Imprese di Milano del 21 ottobre 2019; Tribunale delle Imprese di Roma dell’8 aprile 2020), specie nell’ipotesi di successiva apertura di una procedura di liquidazione giudiziale.

Cosa si intende per adeguati assetti: prime applicazioni della giurisprudenza.

Il Legislatore non si è premurato di definire o di specificare concretamente quali siano gli assetti da istituire, né quando possano dirsi adeguati. Si è limitato solo ad indicare che la complessità delle procedure da adottare e la relativa qualità devono essere commisurate alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, ponendosi così un problema interpretativo ex ante all’amministratore, che deve decidere quali assetti adottare, ed ex post al Giudice, che dovrà verificare l’adeguatezza degli assetti (nei limiti comunque della regola della cosiddetta business judgement rule secondo cui, in sede di accertamento della responsabilità degli amministratori, il Giudice non può sindacare il merito, vale a dire la convenienza, l’opportunità, la profittabilità e la remuneratività delle scelte gestorie, ma può e deve verificare la corretta procedimentalizzazione del processo decisionale seguito dagli amministratori e la relativa legittimità, razionalità e giustificabilità).

Agli amministratori è così lasciata una discrezionalità tecnica nell’individuazione degli strumenti ritenuti maggiormente idonei per raggiungere la finalità – questa chiara ed esplicita – dettata dalla Legge, essendo la capacità a consentire anche una rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale la finalità che deve orientare le scelte operative dell’amministratore e che costituisce poi il parametro – ed il filtro – per valutare le relative condotte e responsabilità.

Fermo tale principio generale, le prime applicazioni della giurisprudenza di merito, tra cui quella recente del Tribunale di Catanzaro, Sez. Spec. Impresa, del 6 febbraio 2025, nonché quella del Tribunale di Cagliari del 19 gennaio 2022, portano a ritenere che – tra gli aspetti ritenuti maggiormente significativi, al fine di valutare la sussistenza o meno di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086 comma 2 c.c. – vi sono:

  • la presenza di un organigramma aggiornato e dotato dei suoi elementi essenziali;
  • la presenza di un mansionario;
  • l’adeguata progettazione della struttura organizzativa, volta ad evitare anche la polarizzazione in capo ad una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa;
  • la presenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali;
  • la redazione di un budget di tesoreria;
  • la redazione di strumenti di natura previsionale;
  • la redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
  • la presenza di strumenti di reporting;
  • la redazione di un piano industriale;
  • la presenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
  • la predisposizione di una contabilità generale che consenta di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e di compiere una adeguata analisi di bilancio;
  • la redazione del rendiconto finanziario.

La giurisprudenza ha altresì rilevato come il dovere degli amministratori di dotare la società di adeguati assetti in chiave preventiva, rispetto all’emersione della crisi e della perdita della continuità aziendale, sia finalizzato alla stessa gestione societaria, rappresentandone una modalità di attuazione (Tribunale di Catania dell’8 febbraio 2022) e come la relativa violazione sia fattispecie ancor più grave per le imprese in situazione di equilibrio rispetto a quelle ormai in crisi: “Del resto una volta manifestata la crisi, sfuma la gravità della adozione di adeguati assetti e viene in massimo rilievo, invece, la mancata adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per fronteggiarla. In altri termini, la violazione della obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché, del resto, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili, amministrative” (Tribunale di Cagliari del 19 gennaio 2022).

Conclusioni.

L’innovazione normativa dell’art. 2086 c.c. è chiara espressione dell’affermazione e del riconoscimento del legame indissolubile tra l’organizzazione e la gestione dell’impresa ed il rischio della sua crisi, non soltanto in termini economico-aziendali ma anche in termini giuridici, a fronte della sempre più marcata rilevanza delle vicende dell’attività organizzativa e gestionale sugli assetti societari e degli specifici ed ulteriori obblighi in capo agli organi sociali, da cui consegue una relativa responsabilità.

Ne risulta modificato il profilo stesso dell’imprenditore/amministratore: da semplice titolare e gestore dell’impresa a perno e motore di un sistema che deve essere efficiente per rilevare eventuali problematiche e consentire un tempestivo intervento per risolverle, con l’obiettivo – certamente – di salvaguardare il valore della continuità aziendale e di evitare che una possibile situazione di difficoltà o crisi – ignorata, non affrontata o anche solo non identificata e compresa tempestivamente – diventi irreversibile. Ma non solo: ancor prima, ciò consente di ottimizzare la gestione dell’impresa, di aumentare la sua redditività e di contribuire a migliorare la credibilità aziendale, anche in un’ottica di sostenibilità.

L’obbligatoria adozione degli adeguati assetti che, alla luce dei dati pubblicati da Unioncamere, potrebbe essere vista ancora oggi (analogamente a quanto già accaduto in passato, ad esempio, con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e gli strumenti ivi previsti del Modello Organizzativo e dell’Organismo di Vigilanza) come l’ennesima complicazione alla gestione o come un superfluo appesantimento delle attività, pone invece ad imprese ed imprenditori la sfida di un cambio di prospettiva, maggiormente orientata alla pianificazione ed al controllo ed all’introduzione di modelli volti alla gestione proattiva ed integrata dei rischi aziendali, con la finalità non solo di affrontare possibili situazioni di crisi, ma anche di consentire una migliore e più supportata analisi dell’incertezza e della complessità aziendale, in uno scenario di continua evoluzione, e di perseguire obiettivi di creazione di valore nel lungo periodo.

Di conseguenza, per rispondere alla domanda posta nel titolo, oggi gli adeguati assetti sono certamente un obbligo, ma sono anche un’opportunità per le imprese.

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A cura di Avv. Marina Pirovano